Questo articolo si applica ai soli generatori di tipo condizionatori e/o pompe di calore.

In attuazione da quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del Libretto di Impianto e là dove rientrino gli obblighi devono essere effettuate le verifiche di efficienza energetica.

Quando è necessario redigere il libretto di impianto?
– Vi è l’obbligo di redigere il Libretto di Impianto e la sua registrazione telematica sul CIT “Catasto Impianti Termici” della Regione Piemonte, quando la somma della potenza termica dei generatori, presenti nella medesima unità immobiliare, superi i 5 kW, per somma della potenza termica dei generatori si intende la somma della potenza di tutti i generatori termici fissi, anche di diverse tipologie tra loro, esempio: caldaia murale, condizionatore in pompa di calore e non, stufa a pellet ecc.
– Nel caso di generatori la cui installazione è antecedente alla data del 1° giugno 2014, la redazione del Libretto di Impianto e la sua registrazione telematica sul CIT deve essere effettuata dal manutentore incaricato dal proprietario in occasione della prima manutenzione
– Ogni qualvolta si realizza un nuovo impianto o si aggiunge o sostituisce un generatore su un impianto preesistente, il Libretto di Impianto deve essere aggiornato dall’installatore sul CIT.

Quando è necessario effettuare le verifiche periodiche di efficienza energetica?
– La verifica di efficienza energetica deve essere effettuata nel caso di condizionatori d’aria o pompe di calore la cui potenza termica sia pari o superiore a 12 kW
– La frequenza delle verifiche dipende dalla potenzialità del singolo generatore, per generatori la cui potenzialità termica è compresa tra i 12kW e i 99,99 kW la verifica di efficienza energetica deve essere effettuata ogni 4 anni, per generatori la cui potenzialità termica va da 100 kW e oltre la verifica deve essere eseguita ogni 2 anni.